Donazioni ONLUS – Quando si parla di donazione di immobili, i dubbi sono sempre molti: come fare un atto di donazione? Ma donare è utile e fa bene.
Donazioni ONLUS : quando si parla di donazione di immobili, i dubbi sono sempre molti: come fare un atto di donazione? Come determinare il valore degli immobili? Tante difficoltà… Ma donare è utile e fa bene.
Donazioni ONLUS : alcune indicazioni utili per coloro che decidono di trasferire gratuitamente un proprio immobile: “donazioni al non profit con le nuove agevolazioni fiscali previste dal Codice del terzo settore entrate in vigore il 1° gennaio”
Il quadro delle agevolazioni fiscali cambia con la riforma del terzo settore: i nuovi bonus per le erogazioni liberali previste dal Dlgs 117/2017 (il Codice del terzo settore) sono cambiate al 1° gennaio.
La donazione è il contratto con il quale un soggetto (donante) arricchisce un altro soggetto (donatario) a titolo gratuito, trasferendogli un proprio diritto o assumendo un obbligo nei suoi confronti, senza pretendere alcuna controprestazione. Affinché il contratto di donazione sia valido e produca i suoi effetti, è necessario che il donante e il donatario manifestino reciprocamente la volontà di dare e ricevere.
Ecco la mappa dei risparmi fiscali disponibili per i donatori privati e per le società.
La platea degli enti che possono ricevere le donazioni è ampia e comprende le Onlus, le Associazioni di Promozione Sociale (APS), le Organizzazioni Non Governative (ONG), le fondazioni, le associazioni riconosciute, le associazioni e società sportive dilettantistiche e gli enti pubblici.
Per ciascun gruppo di beneficiari, la donazione da parte di cittadini o imprese è “premiata” da una o più agevolazioni fiscali diverse, spesso difficili da rintracciare perché distribuite in disposizioni differenti (come mostra il grafico a lato). Una semplificazione, almeno parziale, dovrebbe arrivare con l’applicazione del Codice del terzo settore.
Per le erogazioni effettuate da persone fisiche a favore delle Onlus si può applicare la detrazione del 26% dall’Irpef accordata dal Tuir (conveniente per titolari di redditi tassati con aliquota fino al 23%) o, in alternativa, la deduzione dal reddito dell’importo donato, con il limite del 10% del reddito dichiarato e per erogazioni fino a 70mila euro all’anno: quest’ultima agevolazione è indicata per i contribuenti con i redditi più elevati ed è nota come legge «Più dai meno versi» (Dl 35/2005, articolo 14).
Secondo una rilevazione dell’Istituto italiano della donazione («L’andamento delle raccolte fondi, bilanci 2016 e proiezioni 2017»), la fonte di finanziamento più rilevante per le organizzazioni non profit è rappresentata dalle donazioni dai privati cittadini (è così per il 58% degli enti coinvolti nel campione).
Le donazioni onlus delle aziende sono invece la fonte di entrata più ricca per il 13% del campione.
Passando alle società, un’impresa che vuole fare una donazione in natura dovrà avvalersi della legge «Più dai, meno versi» (Dl 35/2005, articolo 14).
Per una donazione in denaro l’imprenditore potrebbe optare invece per le disposizioni del Tuir, soprattutto se ha un reddito elevato. Il Testo unico, infatti, non prevede una soglia quantitativa fissa per le deduzioni, a differenza del Dl 35/2005, che, come detto, stabilisce un “tetto” annuo di 70mila euro.
L’articolo 83 del Dlgs 117/2017 amplia i benefici fiscali per le donazioni in denaro e in natura eseguite dal 1° gennaio 2018. In particolare, passa dal 26% al 30% la detrazione Irpef per le donazioni delle persone fisiche (che sale al 35% se l’ente beneficiario è una organizzazione di volontariato).
E’ poi eliminato il tetto di 70mila euro come importo massimo della donazione stabilito dalla «Più dai, meno versi», applicabile nella versione attuale fino al 31 dicembre 2017. In pratica, le donazioni in denaro o in natura effettuate da persone fisiche, enti e società, diventeranno deducibili entro il limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.
La donazione di beni immobili deve essere conclusa per atto pubblico da un notaio in presenza di due testimoni, a prescindere dal valore del bene donato. In mancanza di tali requisiti, il contratto si considera nullo.
Come determinare il valore dell’immobile oggetto di donazione?
Per i beni immobili oggetto di donazione:
- per la piena proprietà, il valore è quello venale alla data dell’atto di donazione;
- per la proprietà gravata da diritti reali di godimento, il valore è dato dalla differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata;
- per i diritti di usufrutto, uso e abitazione il valore si ottiene moltiplicando il valore della piena proprietà per il tasso di interesse e per il coefficiente, relativo all’età del titolare del diritto.
Siete proprietari di un immobile che volete donare?
Per approfondimenti sul tema Donazioni ONLUS: e.beschi@cooperativaprogettazione.it
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