Sanzioni e collocamento obbligatorio in azienda: aggiornamenti della Legge.
Il nuovo decreto stabilisce le misure e le sanzioni a carico del datore di lavoro rispetto ai nuovi obblighi di legge. Il nuovo importo del contributo decorrerà dal 1° gennaio 2022.
Sanzioni e collocamento obbligatorio. Aggiornamenti sulle violazioni del collocamento obbligatorio dei disabili.
Ritardare un solo giorno l’invio del prospetto annuale costerà al datore di lavoro, pubblico o privato, la sanzione di 736,45 euro: 70,58 euro in più rispetto agli attuali 665,87. A fissare le nuove misure è il decreto firmato dal ministro del Lavoro, che per la terza volta aggiorna le sanzioni (l’ultimo adeguamento risale a dicembre 2010). Con un secondo decreto, inoltre, è aggiornato a 39,21 euro anche l’importo del cosiddetto «contributo esonerativo» (per chi può non assumere un disabile), con un aumento di 8,57 euro rispetto agli attuali 30,64 euro.
Sanzioni e collocamento obbligatorio: Aggiornamenti all’articolo 15.
Il primo aggiornamento riguarda le sanzioni dei principali adempimenti sul collocamento dei disabili, la cui disciplina è contenuta nella legge n. 68/1999.
All’art. 15, tale legge prevede due distinte ipotesi sanzionatorie: la prima per il ritardato invio del prospetto annuale; la seconda per la mancata copertura della quota d’obbligo, cioè la mancata assunzione di soggetti disabili, per cause imputabili ai datori di lavoro. L’aggiornamento dovrebbe avvenire ogni cinque anni; l’ultimo c’è stato a dicembre 2010, con riferimento al periodo 2005/2010. Il datore di lavoro, pubblico o privato, che non provvede nei termini a inviare il prospetto è soggetto alla sanzione pari (oggi) a 635,11 euro maggiorata di altri 30,76 euro per ogni giorno di ritardo. Con il nuovo decreto, la misura sale a 702,43 euro e la maggiorazione 34,02 euro. Poiché la sanzione è calcolata dal giorno dopo la scadenza (31 gennaio), ne deriva che il “minimo” da pagare sarà pari a euro 736,45 (702,43 + un giorno). La seconda ipotesi sanzionatoria stabilisce che, una volta trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere disabili, per ogni giorno in cui l’obbligo risulta scoperto, per cause a lui imputabili, il datore di lavoro è soggetto alla sanzione (oggi) di 153,20 euro al giorno per ogni disabile non assunto (cioè pari a cinque volte il contributo esonerativo). Dal 1° gennaio 2022 la sanzione salirà a 196,05 euro.
Esonero Parziale
Il secondo aggiornamento riguarda il contributo del cosiddetto «esonero parziale». Quando l’attività è faticosa, pericolosa o con particolari modalità di svolgimento, il datore di lavoro con più di 35 dipendenti può chiedere il parziale esonero dall’obbligo di assunzione disabili, cioè per il 60% della quota di riserva (80% nei settori sicurezza e vigilanza e trasporto privato). In tal caso, il datore di lavoro deve pagare un «contributo esonerativo» pari (oggi) a euro 30,64 per disabile non assunto e giorno lavorativi (cinque giorni in caso di settimana corta, altrimenti sei). Dal prossimo 1° gennaio, la misura del contributo salirà a 39,21 euro.
Per ulteriori informazioni consultare i seguenti link:
http://www.lavorosi.it/rapporti-di-lavoro/assunzioni/diritto-al-lavoro-dei-disabili-aumentano-le-sanzioni-per-il-mancato-collocamento-obbligatorio/
https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/31252-collocamento-obbligatorio-esonero-piu-costoso-da-gennaio-2022.html
https://www.traumacranico.net/riabilitazione-2/riabilitazione-ictus-bergamo/reinserimenti-lavorativi/
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